Legge
8 agosto 1996, n. 425
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante
disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica"
Ripubblicazione
del testo del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n.143 del 20 giugno 1996), coordinato con la legge di conversione 8
agosto 1996, n.425 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.191 del 16 agosto
1996), recante: "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica".
Avvertenza:
I
l testo coordinato qui pubblicato è stato redatto da Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate, con caratteri
corsivi, salvo le tabelle 1 e 2, sostituite dalla legge di conversione, stampate
con carattere tondo.
A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA
Art.
01.
Effetti
sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato
-
Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabiliti dalla legge 28
dicembre 1995, n. 550, anche sulla base della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il
presente decreto effettua una riduzione di spese pari a lire 8.792,4 miliardi
per l'anno 1996, lire 8.513,1 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.447,4 miliardi
per l'anno 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, pari a lire 9.005
miliardi, lire 10.540 miliardi e lire 10.150 miliardi in termini di cassa.
-
Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore in
termini sia di competenza sia di cassa a lire 5.122 miliardi per l'anno 1996,
lire 7.709 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.058 miliardi per l'anno 1998.
Riferimento
normativo
-
La legge 28 dicembre 1995, n. 550, e la legge 28 dicembre 1995, n.549, recano,
rispettivamente, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria)" e "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica".
Art.
1.
Spesa
per l'assistenza farmaceutica
- Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il
rispetto, per l'anno 1996, del limite di spesa farmaceutica previsto
dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
- Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, è differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base
di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di
somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente
comparabile con documentata bioequivalenza, anche se con diversa concentrazione
di principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario
nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso
fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al
1 giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati
dalla Commissione unica del farmaco nella classe c) di cui alla citata
disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano
particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione,
giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza. Sono
escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in
commercio alla data del 1 giugno 1996.
- Il comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito
dal seguente:
"130.
Il Ministero della sanità autorizza, su domanda, l'immissione in commercio,
quali generici, dei medicinali così come definiti dall'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o più principi
attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato
protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al
regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune
internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla
denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti
rispetto a una specialità medicinale giˆ autorizzata con la stessa
composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica
e le stesse indicazioni terapeutiche. Non è necessaria la presentazione di
studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in
commercio sia presentata dal titolare della specialità medicinale di cui è
scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco
esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della
classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della
domanda stessa. Se è offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a
quello della corrispondente specialità medicinale a base dello stesso principio
attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, già classificata nelle
classi a) o b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la
medesima classificazione di detta specialità medicinale. Il Ministero della
sanità adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio
entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio può essere omesso nella
prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a
prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata
specificazione del nome del titolare, il farmacista può consegnare qualsiasi
generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Il
Ministero della sanità diffonde fra i medici e i farmacisti, a mezzo del
Bollettino d'Informazione sui farmaci, la conoscenza del contenuto del presente
comma ed attua un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci
generici; per la realizzazione di detto programma sarà utilizzata per l'anno
1996 la somma di lire cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del
Ministero della sanità alimentato con le entrate derivanti dalle tariffe
riscosse dal Ministero della sanità ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio
1993."
- Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano l'informazione e
l'aggiornamento del medico prescrittore nonchè i controlli obbligatori, basati
su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la
prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario
nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai
provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del
Servizio sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a
rimborso. Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un
medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda
sanitaria locale, dopo aver richiesto al medico stesso le ragioni della mancata
osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del
fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonché il Ministero della
sanità, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico e' tenuto a
rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto.
A partire dal 1 gennaio 1997, le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e
al Ministero della sanità relazioni trimestrali sui controlli effettuati e
sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
- Entro il 31 luglio 1996 la Commissione unica del farmaco procede, secondo i
criteri dalla stessa adottati nel provvedimento del 30 dicembre 1993, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993,
alla riclassificazione dei medicinali di cui è autorizzato il commercio, in
modo tale da assicurare, sulla base dei consumi farmaceutici del 1995, un
risparmio per il Servizio sanitario nazionale di 200 miliardi di lire per l'anno
1996. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle
proiezioni effettuate al 30 settembre 1996, superiore al limite di cui al comma
6, la Commissione unica del farmaco procede a un'ulteriore riclassificazione, al
fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa prevista per il 1996.
- Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito
dai seguenti:
"11. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli
uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di
prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino
al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle
proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in
ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui
all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze
che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei
bilanci regionali.
11-bis.
In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un
incremento non superiore al 12 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5
dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il
mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli
stanziamenti suddetti.".
Riferimenti
normativi:
- Il testo del comma 5 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: "5. L'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in
lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 1997, salvo diversa
determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni
medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti delle
Camere per l'inoltro alle
competenti Commissioni permanenti
una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre 1995, della spesa per
l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché
sull'andamento, previsto per l'intero 1995 e 1996".
- Il testo del comma 129 dell'art. 3 della giˆ citata legge n. 549/1995 è il
seguente: "129. A decorrere dal 1¡ aprile 1996, i farmaci a base di un
medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione
e che presentano forma farmaceutica uguale, collocati nelle classi a) e b) di
cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico
del Servizio sanitario nazionale limitatamente al prezzo più basso fra quelli
dei farmaci che presentano le caratteristiche di cui al presente comma. Ai fini
dell'applicazione del presente comma i prezzi dei farmaci sono rapportati
all'unità posologica, tenendo conto della eventuale diversità di
concentrazione di principio attivo. Il medico che prescrive un farmaco avente un
prezzo più alto di quello individuato ai sensi del presente comma è tenuto ad
informare l'assistito delle disponibilità di un farmaco a base del medesimo
principio attivo posto integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Commissione unica del farmaco definisce l'elenco dei farmaci ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica
del farmaco provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento
di particolari patologie nonché alla definizione delle patologie stesse. Tali
farmaci sono collocati nelle classi a) e b)
di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e ad
essi si applica lo sconto non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita al
pubblico previsto dall'art. 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n.
264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386,
calcolato secondo quanto stabilito dal comma 128".